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Il nostro approfondimento: il regolamento REACH

Regolamento reach

Come noto a tutti  coloro che in azienda si occupano e/o utilizzano sostanze miscele, nell’ormai lontano 1 giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 noto anche come Regolamento REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals).

Cos’è il REACH?

Il REACH costituisce la più grande ed importante regolamentazione sulle sostanze chimiche mai realizzata a livello europeo e per conseguire i propri ambiziosi scopi sostituisce buona parte delle precedenti norme della UE in materia introducendo un sistema integrato che si basa su quattro elementi fondamentali (la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e le restrizioni).
I soggetti coinvolti dalla procedura di autorizzazione sono i fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle che immettono sul mercato una sostanza destinata ad un determinato utilizzo.

I fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni analizzano la disponibilità di alternative e ne considerano i rischi ed esaminano la fattibilità economica e tecnica di una sostituzione.

L’utilizzatore a valle invece è  ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali.

Regolamento Europeo

Sappiamo inoltre che un Regolamento Europeo è un Atto del DIRITTO COMUNITARIO e  ai sensi  dell’art. 249 del Trattato dell’Unione europea i regolamenti sono direttamente applicabili nel nostro ordinamento, come in quelli facenti parte dell’Unione Europea, cioè gli Stati. Gli Statu dunque, non hanno di conseguenza bisogno per il loro recepimento a livello nazionale di leggi nazionali quindi i Regolamenti Europei sono già attuabili dagli Stati membri nell’Unione Europea.

Questi utilizzatori a valle dunque sono come ad esempio le aziende metalmeccaniche, elettrotecniche, elettroniche, produttori di articoli, carrozzerie o le lavanderie, falegnamerie, artigiani del legno, lavoratori autonomi ed imprese edili, formulatori di miscele, tipografie, vetrerie, ceramisti, orafi, imprese di pulizie, imprenditori agricoli, ecc.).

Oltre che ai fornitori e distributori di sostanze e miscele  che fanno parte delle catene di approvvigionamento devono : 
  • informare il proprio fornitore su un uso quando la sostanza non è ancora registrata;
  • informare il proprio fornitore su un uso non contemplato nella SDS della sostanza registrata;
  • intraprendere azioni appropriate quando si riceve una SDS (individuare e mettere in atto misure adeguate per controllare i rischi derivanti dall’uso della particolare sostanza; comunicare al fornitore se le misure di gestione del rischio sono inadeguate o si rendano note nuove informazioni sui pericoli di una sostanza; verificare se gli scenari di esposizione allegati alla SDS coprano l’uso della sostanza e le condizioni d’uso e se l’uso non è coperto informare il fornitore);
  • comunicare informazioni riguardanti l’uso sicuro ai propri clienti mediante fornitura della propria SDS;
  • usare sostanze autorizzate ai propri fornitori, o richiedere l’autorizzazione all’uso delle sostanze incluse in allegato XIV.

 

Pare evidente che l’uso sicuro di sostanze chimiche sul posto di lavoro si basa sui consigli dei fornitori. In riferimento alle ultime disposizioni dettate dall’’ECHA: Assicuratevi che le sostanze fondamentali per la vostra attività vengano registrate entro la scadenza del 31 maggio 2018 e che coprano i vostri utilizzi.

Le sanzioni previste da entrambi i Regolamenti REACH e CLP a carico di tutti i soggetti interessati dagli stessi sono di tutto rispetto
A tal riguardo ne riportiamo alcune per dare consistenza ai rischi in cui ogni impresa –  trascurando questo regolamento europeo- può facilmente incappare :

Sanzioni tratte dal Regolamento  REACH

Artt. 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 Trasmissione di informazioni – SDS (Scheda di Sicurezza) Da 10.000 a 60.000 € per mancata fornitura SDS
Artt. 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 Trasmissione di informazioni – articoli e sostanze per le quali non è prevista una SDS Da 10.000 a 60.000 € per mancata comunicazione informazioni quando non è prescritta una SDS
Art. 35 Accesso dei lavoratori alle informazioni Da 15.000 a 90.00 € per il datore di lavoro che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti

Le sanzioni,  all’ ordine del giorno in Italia,  possono essere facilmente evitate con un’attenta  analisi  eseguita da chi si occupa da anni di sicurezza https://www.argo3000.it/salute-sicurezza-ii/

Lo Staff di Argo 3000