Anpal, con una faq pubblicata in data 22 maggio 2023, chiarisce che la formazione di un progetto di Fondo nuove competenze (Fnc) dev’essere, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali (Fpi) che hanno aderito all’iniziativa.
Le domande potevano essere presentate fino al ….27 marzo.
Il datore di lavoro iscritto ad un Fondo paritetico non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al Fondo nuove competenze senza ricorrere al proprio Fondo. I riferimenti sono l’art. 4, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 settembre 2022 e il paragrafo 7 dell’Avviso pubblicato il 10 novembre 2022.
Questi i casi in cui è consentito non ricorrere a un Fpi:
– il datore di lavoro non aderisce a nessun Fpi, oppure
– il Fondo cui aderisce non partecipa all’attuazione degli interventi del Fnc o, infine,
– ci sono ragioni oggettive che impediscono il finanziamento del percorso formativo da parte del Fpi (es. esaurimento delle risorse) al momento della presentazione dell’istanza, che dovranno essere accertate dal Fpi e comunicate ad Anpal.
Se al momento della presentazione dell’istanza non sussistevano ragioni oggettive per il mancato ricorso al Fpi, l’istanza potrà ancora essere ammessa a valutazione, ma solo qualora vi fosse ancora la possibilità di finanziamento da parte del Fondo. In caso contrario l’istanza sarà respinta.
Peccato che l’avviso all’articolo 7 non specificava che cosa si intendesse “di norma”, lasciando alle aziende l’onere di “interpretarne” il significato. Vi sono aziende che, dopo aver verificato che il proprio conto formazione non aveva consistenza, hanno deciso di presentare il piano direttamente ad Anpal, senza presentare il progetto al fondo interprofessionale. Ora devono integrare la domanda e…sperare….
Si è persa una occasione per essere chiari sin dall’inizio.
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